COMPITI
ENTE PARITETICO ASSISTEDIL
ROVIGO

 

 

  1. Nell’ambito della formazione professionale, l’Ente ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore delle costruzioni di qualsiasi nazionalità; iniziative di formazione continua quali: qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.
    L’Ente può inoltre sviluppare attività di ricerca e formazione utili al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove di sperimentazione in materie di sicurezza e qualità.
    L’Ente altresì fornisce consulenze alle proprie imprese iscritte, organizzando anche attività specifiche su richiesta delle stesse.
  2. Nell’ambito della prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, l’Ente ha per fini istituzionali, lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all’igiene sul lavoro, ed in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti, promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
    L’Ente inoltre svolge i corsi di formazione previsti ai sensi delle vigenti leggi per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica e suggerisce l’adozione di iniziative dirette all’attuazione di interventi formativi ed informativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriale) di cui all’art. 18 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 e per i Coordinatori in materia di sicurezza e salute di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494. L’Ente altresì promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute e si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri che potranno essere effettuate da ciascuno delle organizzazioni di cui all’art. 1, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro e dai lavoratori.
    L’Ente effettua con le modalità procedurali di cui al successivo art. 3, interventi sui luoghi di lavoro volti ad accertare la corretta applicazione di norme di sicurezza.
    L’Ente inoltre svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’art. 20 del  D.Lgs. 19/09/1994 n° 626, provvede alla istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti all’interno delle imprese iscritte e certifica, in funzione delle norme vigenti, la formazione effettuata ai sensi della normativa vigente in materia.
  3. Nell’ambito della formazione professionale e nell’ambito della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro l’Ente svolge le proprie attività in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti ai sensi del successivo art. 5 e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, in favore di ogni altro soggetto interessato. Le attività in favore degli iscritti sono svolte indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
  4. In ordine al perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 l’Ente può procedere alla diffusione di pubblicazioni stampa aventi ad oggetto tematiche relative alla formazione professionale ed alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nel settore delle costruzioni, nonché all’informazione di tutte le attività svolte dalla Cassa Edile Polesana.
  5. L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626.
  6. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al presente articolo l’Ente si avvale della propria struttura tecnica, di quello della Cassa Edile Polesana, di eventuali consulenti e collaboratori esterni, di altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell’edilizia, stipulato tra le parti di cui all’art. 1, di soggetti pubblici o privati competenti in materia.
    L’Ente potrà inoltre acquisire partecipazioni in Società, Enti, Consorzi, Aziende pubbliche e private aventi finalità analoghe od affini alle proprie.
  7. Nel caso in cui l’Ente, per accertate ed obiettive difficoltà, non possa organizzare in proprio le attività che gli competono ai sensi del presente statuto, esse potranno essere affidate, sotto il controllo dell’Ente medesimo, alla Cassa Edile Polesana o ad altro ente paritetico di cui al C.C.N.L. di settore o ad altri organismi appropriati individuati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.